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FORMAZIONE FINANZIATA CON I FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI.
I Fondi Paritetici Inteprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Possono essere istituiti Fondi Paritetici Interprofessionali per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato; gli Accordi Interconfederali possono prevedere l'istituzione di Fondi anche per settori diversi, nonchè, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione per la formazione dei dirigenti. I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti. Oltre a finanziare, in tutto o in parte, i piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, con le modifiche introdotte dall'art. 48 della legge 289/02, i Fondi Interprofessionali potranno finanziare anche piani formativi individuali,nonchè ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è chiamato a svolgere, accanto a compiti di vigilanza e controllo, una funzione strategica di monitoraggio delle attività finanziate. L'impresa aderisce ai Fondi Paritetici Interprofessionali in modo volontario secondo criteri e modalità definiti dalla Circolare dell'INPS n. 71 del 2 aprile 2003. Nel caso in cui l'impresa decida di aderire ad un Fondo Interprofessionale il datore di lavoro dovrà utilizzare il modello di denuncia contributiva DM10/2 (da utilizzare anche per le eventuali revoche dell'adesione). I datori di lavoro interessati, dovranno indicare, in una delle righe in bianco dei quadri "B" e "C" del modello DM10/2, il Fondo al quale intendono aderire. L'indicazione dovrà essere preceduta dalla dicitura "adesione Fondo" e dal codice relativo al Fondo prescelto; nell'apposita casella dovrà, altresì, essere indicato il numero dei dipendenti per cui l'impresa versa il contributo integrativo di cui all'art.25 comma 4 delle legge 845/78. L'adesione è revocabile: ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata,salvo disdetta. La norma fissa al 31 ottobre (come da nuova Circolare Inps 67/2005) di ogni anno il termine per esprimere le adesioni o le disdette ai Fondi, i cui effetti finanziari e contributivi si produrranno dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ogni impresa può aderire solamente ad un Fondo, anche di settore diverso da quello di appartenenza. Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi Paritetici Interprofessionali resta fermo l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo secondo le consuete modalità.